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Ecobonus 110%: le Linee Guida dell’Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate pubblica la sua guida completa illustrando, attraverso 7 casi pratici, le possibilità significative che consente l'accesso a questa maxi agevolazione fiscale. In attesa dei Decreti Attuativi, approfondiamo gli ultimi aggiornamenti del Superbonus.
Tempo di lettura: 5 minuti
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Indice

Specifichiamo che le seguenti informazioni, non corrispondono alle linee guida inerenti ai decreti attuativi che usciranno a breve.

Questi sono dei casi pratici che illustrano l’applicazione dei requisiti utili per accedere all’Ecobonus 2020.

 

L’Agenzia delle Entrate è pronta a riepilogare gli aspetti aggiornati dell’Ecobonus 110% attraverso la pubblicazione della sua guida a partire dal pomeriggio dello scorso 24 luglio 2020.
Considerato lo strumento chiave per rimettere in moto l’economia del paese, il Superbonus richiede una conoscenza approfondita dei suoi principali aspetti.

Grazie al Decreto Rilancio, per coloro che intendono eseguire lavori di riqualificazione energetica, sarà possibile accedere ad una super detrazione fiscale sino al 110%.

A partire dal 1° luglio 2020, avviare lavori di ristrutturazione, di sostituzione di caldaie, infissi o installazioni di impianti fotovoltaici, permetterà di:
– beneficiare del Superbonus del 110% se combinati con i cosiddetti interventi trainanti nel rispetto delle condizioni imposte dallo Stato;
– accedere alle detrazioni già da tempo introdotte con l’Ecobonus, pari al 50% o al 65% sino ad arrivare al 75% per i condomini o addirittura all’85% se abbinati al Sismabonus.

Ed è qui che subentra l’importanza delle linee guida da parte dell’autorità competente più importante, attese per formulare risposte alle numerose domande poste dai cittadini italiani.

In virtù dell’incredibile opportunità in termini di riqualificazione energetica che il Decreto Rilancio offre, l’Agenzia delle Entrate ha scelto di racchiudere le condizioni necessarie in 7 casi pratici estratti dalla sua guida completa, esponendo così gli ultimi aggiornamenti.

CASO 1 – Ecobonus 110 per il Condominio

 

Esempio:

Carlo vive in un appartamento all’interno di un CONDOMINIO che:

  • non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento;
  • sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico (ad esempio cappotto termico).

Decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici, con l’obiettivo di conseguire il miglioramento delle due classi energetiche.
La situazione prospettata è la seguente: 

  • potrà beneficiare del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se sceglie di intervenire con la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi. Queste ultime dovranno possedere i requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.A fronte di una spesa di 8.000 euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da 1.760 euro.
  • non potrà beneficiare del Superbonus bensì della detrazione del 50% se invece interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con il rifacimento degli impianti.
    L’intervento nel suo complesso, rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura appunto pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima 48 mila), da ripartire in 10 anni.A fronte di una spesa complessiva di 20 mila euro avrà diritto ad una detrazione pari a 10 mila (50%), con quote annuali di 1.000 euro.

Prima di proseguire ricapitoliamo le due famiglie di interventi del Superbonus 110%, schematizzate come segue:

CASO 2 – Ecobonus 110 Villa Unifamiliare 

 

Esempio:
Vincenzo abita in una VILLETTA SINGOLA e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e l’efficientamento energetico della propria abitazione passando dalla classe G alla classe E.

Decide di avviare una ristrutturazione mediante:

  • potrà beneficiare del Superbonus del 110% se opta per la sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei requisiti richiesti del Decreto Rilancio.A fronte di spese pari a 25 mila euro (cappotto termico) e 10 mila euro (caldaia e infissi), beneficerà di una detrazione, pari al 110% di 38.500 euro (110%), da ripartire in 5 e quote annuali da 7.700 euro.
  • non potrà beneficiare del Superbonus bensì della detrazione del 50% se si tratta invece di opere di ristrutturazione della villetta come interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni possiedono i requisiti richiesti, con un limite di spesa pari a 96 mila euro complessive (detrazione massima 48 mila), ripartita in 10 anni.A fronte di spese pari a 55.000 euro avrà diritto ad una detrazione pari al 50% delle spese sostenute (27.500 euro) da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (2.750 euro).

CASO 3 – Prima e Seconda Casa 

 

Carmine, che è proprietario di un appartamento in un Condominio in città, ha anche una VILLETTA A SCHIERA di proprietà al mare e una in montagna e vuole procedere ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione.

In tale situazione egli potrà fruire del Superbonus al 110% per interventi di riqualificazione energetica:

  • sulla singola abitazione in città se ammessi dalla normativa, ossia esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni previste dal Decreto Rilancio per gli edifici condominiali (nel caso di cappotto termico ricordiamo che quest’ultimo dovrà interessare almeno il 25% della superficie lorda dello stabile);
  • contemporaneamente sull’abitazione in città (se l’intervento è effettuato congiuntamente ad un intervento sulle parti comuni) e una tra la villa di proprietà al mare o in montagna, che potranno interessare massimo due delle tre unità immobiliari.

Inoltre potrà:
usufruire dei benefici del Sismabonus per interventi antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone sismiche 1,2 e 3.

Infine, in virtù della terza unità immobiliare, potrà comunque realizzare interventi ma non usufruendo della maxi agevolazione fiscale del 110% bensì dell’Ecobonus, secondo le regole “ordinarie” (trattasi delle detrazioni antecedenti al Superbonus) pari al 50 e al 65% a seconda dei lavori opzionati).

CASO 4 – Interventi Trainanti Ecobonus 110

ESEMPIO:

Sara abita in qualità di inquilino in una villetta a schiera, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, e vuole effettuare interventi di riqualificazione energetica agevolati dalla norma.

Sara potrà fruire del Superbonus se effettua gli interventi trainanti e trainati sulla sua unità immobiliare inseriti nel Decreto Rilancio e se con tali interventi si raggiungono i requisiti energetici richiesti, primo tra tutti il raggiungimento della doppia classe energetica, certificato attraverso l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) relativa alla stessa unità pre e post interventi.

CASO 5 – Miglioramento Classe Energetica

ESEMPIO:

Federica, che abita in un EDIFICIO UNIFAMILIARE, vuole cambiare la sua vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A, e sostituire i serramenti.

Federica potrà beneficiare del Superbonus per entrambi gli interventi, a condizione che con gli stessi si consegua il miglioramento di due classi energetiche, asseverato mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).

CASO 6 – Produzione Acqua Calda Sanitaria

 

ESEMPIO:

Un CONDOMINIO vuole realizzare, come intervento trainante, un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze.

Il Condominio per avere diritto al Superbonus, nel rispetto del comma 6 dell’art. 5 del d.P.R. n. 412 del 1993, dovrà dotare l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un proprio generatore di calore differente da quello destinato alla climatizzazione invernale, salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che l’adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico.

CASO 7 – Vincoli Paesaggistici

 

ESEMPIO:

Vittorio, che vive in un’unità immobiliare in un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, vuole sostituire i serramenti. Può beneficiare del Superbonus?

Vittorio potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sull’edificio condominiale, purché la sostituzione dei serramenti determini il miglioramento delle due classi energetiche ovvero, se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta.

 

L’Ecobonus 110% ad oggi si configura quindi come quel mezzo che ti consente di fare la scelta giusta: investire al meglio nell’energia rinnovabile.

Questi sono solo 7 esempi che identificano le diverse tipologie di interventi che, se configurati nel rispetto dei requisiti richiesti dal Decreto, consentono di eseguire investimenti significativi in termini di risparmio economico e ambientale.

Se vuoi informarti ulteriormente su questa materia delicata ed importante e/o verificare se la tua abitazione rientra nel Decreto, ti consigliamo di leggere il nostro eBook gratuito sull’Ecobonus a 110%.

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