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Ecobonus 110%: il ruolo chiave dei professionisti

L’ultimo aggiornamento del Decreto Rilancio definisce le responsabilità di tecnici e professionisti per poter accedere all’Ecobonus al 110%, obbligando questi ultimi a stipulare una polizza assicurativa da 500.000 euro in merito alle numerose Asseverazioni necessarie.
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La squadra di tecnici e professionisti, sinora tenuta in stand by dal Decreto Rilancio, è finalmente pronta ad entrare in gioco con progetti, preventivi e certificazioni energetiche.

Il ruolo chiave degli esperti è infatti emerso con la chiusura del quadro dei provvedimenti attuativi del 6 agosto attraverso l’ultimo DM (Decreto Interministeriale) Requisiti Tecnici di competenza del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico).

Ottenere la documentazione necessaria introdotta e regolata dal “Decreto Asseverazioni” dello scorso 3 agosto, decreta il via ai lavori con il 110% per chi ne farà richiesta, rispettando i parametri subentrati con la pubblicazione delle Linee Guida dell’Agenzia delle Entrate.

Le Asseverazioni dell’Ecobonus 110%: cosa sono e a cosa servono

Nel mondo del Superbonus, le Asseverazioni sono le diverse certificazioni necessarie per accedere alla misura dell’Ecobonus 110%, quali:
APE (Attestato di Prestazione Energetica) per indicare la classe di partenza;
visti di conformità;
– attestati di congruità di interventi e spese complessive;
tutte rilasciate esclusivamente da professionisti abilitati.

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I professionisti abilitati dall’Ecobonus 110%

 

Le tipologie di professionisti autorizzati dal Decreto, le dividiamo in due tipologie:

  • Figure tecniche (scrivere per cosa servono in poche parole): ingegneri, architetti e geometri
  • Intermediari Fiscali (anche qui): dottori commercialisti, i consulenti del lavoro, periti e i responsabili dei Caf.

Verificare, seguire e accertare la validità dei lavori agevolati di efficientamento energetico sarà piena responsabilità degli esperti chiamati così a vigilare anche sulla corretta fruizione della maxi agevolazione.

 

Le sanzioni previste per false asseverazioni dell’Ecobonus 110%

In virtù del peso che comporta il rilascio della documentazione e gli eventuali oneri da sostenere per ottenerla, lo Stato ha scelto di tutelare entrambe le parti coinvolte attraverso sanzioni significative, così come riporta il comma 14 dell’art. 119: “ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15. 000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa”.

Vigilati dal Mise, i professionisti saranno così obbligati, proseguendo sempre con il comma 14 dell’art. 119,  “a stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro”.

Coloro che scelgono quindi di investire con opere di riqualificazione su edifici unifamiliari o parte di un condominio, dovranno appunto tracciare ogni singolo passaggio degli interventi trainanti (come ad esempio Cappotto Termico, Pompa di Calore, Caldaia, Solare Termico) e/o trainati (come l’Impianto Fotovoltaico o gli Infissi) desiderati: dalla conformità delle opere in fase progettuale per accertare il doppio salto di classe energetica imposto dal Decreto, allo stato di avanzamento dei lavori e relativo costo conclusivo.

Ecco perché è necessario affidarsi ad un’azienda con dei professionisti in grado di poter realizzare uno studio di fattibilità sull’immobile.

Se invece vuoi approfondire ulteriormente le condizioni richieste dal Decreto per accedere al 110%, ti consigliamo di leggere il nostro eBook gratuito sull’Ecobonus al 110%.

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