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CLIMATIZZATORI: attenzione a obblighi e sanzioni prima dell’acquisto

Affidarsi ad installatori competenti può risultare fondamentale per l'acquisto del tuo condizionatore. Scopriamo insieme come salvaguardare l'ambiente e i tuoi risparmi.
Tempo di lettura: 3 minuti
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Indice

Nel corso degli anni, i quadri normativi nazionali e internazionali hanno subito importanti evoluzioni rivolgendo sempre più la loro attenzione sulla salvaguardia del nostro ambiente.

In occasione dell’anniversario della più fresca e geniale invenzione datata 17 luglio 1902 per opera dell’ingegnere americano Willis Haviland Carrier, approfondiamo insieme un regolamento ancora poco conosciuto che riguarda delle apparecchiature di utilizzo quotidiano, oggetto negli ultimi anni di evoluzioni tecnologiche e non solo, disciplinate oggi più di prima da un quadro normativo tutt’altro che semplice: i CLIMATIZZATORI.

Dunque, concediti qualche secondo se vuoi evitare di incorrere in spiacevoli sorprese.

L’evoluzione normativa del Regolamento Europeo

Diamo prima uno sguardo ai processi

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012.
Ora proviamo a tradurre con un linguaggio più familiare cosa significa questo sia per le imprese che per i privati, ovvero quali sono gli obblighi e le sanzioni da conoscere prima di imbattersi nell’acquisto, anche online, di un semplice climatizzatore da installare nella propria abitazione.

L’introduzione del nuovo regolamento europeo F-Gas n° 517/2014, chiarisce con precisione la questione. Infatti, il CAPO III del regolamento (Immissione in commercio e controllo dell’uso) all’articolo 11 (Restrizioni all’immissione in commercio) specifica infatti: “le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, sono vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che l’installazione è effettuata da un’impresa certificata a norma dell’articolo 10″.

Sarebbe stata difficile una maggior chiarezza!

Per questo motivo, sia i privati che i soggetti giuridici, non in possesso di certificazione personale e/o aziendale, dovranno controfirmare, contestualmente all’acquisto, un modello certificato con il quale dichiarano che il sistema non sigillato, identificato con l’indicazione di marca e matricola, sarà installato da un’impresa dotata di certificazione in corso di validità. Chiaramente nel modello è indispensabile riportare anche i dati dell’azienda che andrà ad effettuare l’installazione ed il numero di certificazione.

La pratica verrà poi inviata dal venditore, tramite la registrazione della vendita, sul portale della Camera di Commercio. Tale pratica “resta aperta” e dovrà essere chiusa dall’installatore munito di patentino frigorista il quale, completata l’installazione, potrà chiudere la pratica aperta dal venditore sul portale dedicato.
Naturalmente, chi non dispone del patentino frigorista non potrà accedere al portale per chiudere la pratica stessa.

Le comunicazioni dovranno essere inviate alla nuova Banca Dati dei gas fluorurati a effetto serra entro i 30 giorni dalla data dell’intervento di installazione, e non solo. Sono contemplate anche le seguenti lavorazioni:

  • controllo delle perdite,
  • manutenzione o di riparazione,
  • smantellamento
 

Sicuramente adeguarsi ai cambiamenti non è sempre facile, ma in questo caso è necessario in quanto i gas fluorati contribuiscono in modo significativo all’inquinamento e, cosa peggiore, all’effetto serra.

Per scoraggiare eventuali dichiarazioni fasulle, verranno effettuati importanti controlli per accertare la veridicità della documentazione. Diventa di fondamentale importanza conservare la fattura della ditta abilitata che ha eseguito l’installazione.

 

Per acquisti online e presso centri commerciali?

 

Molti utenti acquistano questo tipo di apparecchiature nei centri commerciali e, a volte, nei supermercati e si ritrovano a firmare un po’ di moduli senza che gli venga spiegato a cosa servono, portandosi dietro il nuovo climatizzatore completamente ignari del quadro normativo.

Spesso l’installazione viene affidata a installatori senza chiedere se in possesso delle dovute certificazioni indispensabili alla chiusura della pratica sul portale della Camera di Commercio.

Sappiate che il venditore, i “fogli” che avete firmato, provvede a caricarli sul portale preposto: è obbligato a farlo! Affidandovi a installatori sprovvisti di patentino la vostra pratica rimarrà aperta ed esposta a controlli da parte degli organi competenti.

Sono previste sanzioni e multe fino a 100 mila euro per obblighi non rispettati dai rivenditori o esercizi commerciali.

Il consiglio che possiamo fornire a chi necessita di un’installazione a regola d’arte, sia tecnicamente che fiscalmente, è di affidarsi ad aziende certificate che a loro volta hanno personale con patentino (F-GAS) e siano a conoscenza dell’iter burocratico richiesto obbligatoriamente per legge.

Seguire i nostri consigli, vi eviterà grattacapi e sanzioni molto pesanti.

Alcune domande ricorrenti

Quando il grossista deve registrare la vendita?

Il grossista è obbligato a registrare la vendita solo quando vende all’utente finale. Nei casi di vendita all’installatore non è tenuto a registrare nulla.

Quando l’installatore deve registrare la vendita?

Se fornisce anche il servizio di installazione non deve registrare la vendita ma solo l’installazione entro 30 giorni dall’attività. Qualora invece fornisca solo l’apparecchiatura e non l’installazione, dovrà registrare la vendita.

Quando il rivenditore deve registrare la vendita?

Poiché il rivenditore solitamente non fornisce DIRETTAMENTE il servizio di installazione, la vendita dovrà essere registrata sempre, qualora il prodotto è venduto all’utente finale.

Occorre registrare anche le vendite “on-line”?

Certamente, le regole sono valide anche per gli e-store; la registrazione è analoga e occorrerà flaggare la spunta di “vendita a distanza”.

Chiunque può accedere al portale F-Gas per la registrazione delle vendite?

Solo le aziende che si sono opportunamente registrate al portale F-GAS in qualità di venditore, possono registrare le vendite. Non devono necessariamente essere qualificate F-GAS.

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